Comunicazione Preventiva di Esercizio

Cos’è

La Comunicazione Preventiva di Esercizio (C.P.E.) è l’atto indispensabile per l’avvio dell’esercizio delle Unità di Offerta Sociale e sostituisce a tutti gli effetti l’Autorizzazione al funzionamento, così come previsto dalla Legge Regionale 3/2008 e ulteriormente specificato nella Delibera nr.4795 del 28/07/2025 - Indicazioni operative per la gestione della Rete di Offertasociale.

La C.P.E. abilita l’Ente gestore ad intraprendere da subito l’attività dell’unità d’offerta, spostando la fase di vigilanza sulla verifica del servizio in esercizio. In ogni caso la Comunicazione comporta la responsabilità diretta ed esclusiva del gestore dell’unità d’offerta, in ragione di quanto dichiarato e autocertificato in sede di presentazione.

Dove e quando presentare la C.P.E.

Le richieste di messa in esercizio, trasformazione, modifica di Unità d'Offerta Sociale  (UdOS) dovranno essere presentate al Comune in cui ha sede la UDOS, per il tramite del SUAP, accedendo al portale dedicato

 

 

La C.P.E. deve essere presentata in caso di:

  • messa in esercizio di unità d’offerta afferenti alla rete sociale;
  • variazione della capacità ricettiva dell’unità d’offerta;
  • trasformazione di unità d’offerta esistenti;
  • trasferimento in altra sede di unità d’offerta esistenti;
  • cambiamento del soggetto gestore.

La C.P.E. non deve essere presentata in caso di:

  • cambio della persona del Legale Rappresentante o dell’Amministratore del soggetto gestore (è sufficiente inviare comunicazione);
  • gestione dell’Unità di offerta da parte del Comune o in forma associata da più Comuni che gestiscono anche la funzione in ordine alla CPE;

 

Procedura di Presentazione

  • La C.P.E. deve essere presentata dall’Ente gestore dell’unità di offerta, al Comune in cui ha sede la UDOS tramite il SUAP. La presentazione della C.P.E. deve essere anteriore alla data di effettiva apertura dell’unità di offerta. 
  • Effettuate tali verifiche, L’ Ufficio richiede all’ ATS competente la visita di vigilanza, che sarà condotta entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
  • Entro 75 giorni dalla richiesta dell’Ufficio Unico, ATS è tenuta a dare esito dell’attività di vigilanza, inviando il verbale del sopralluogo. Se l’esito è positivo, la procedura di C.P.E. si conclude. Nel caso in cui si rilevassero problemi in merito alla mancanza dei requisiti richiesti, l’ATS definirà i termini per adeguarsi alla normativa vigente o richiederà provvedimenti di chiusura o limitazione dell’Unità di offerta.

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