Accesso Civico

 Ultimo aggiornamento: 31 marzo 2023

L’accesso civico costituisce l’obbligo, previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni, di pubblicare documenti, informazioni o dati e comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione (art. 5, c. 1 del D. Lgs 33/13).

La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita (art. 5, c. 2 del D. Lgs 33/13). L’Azienda garantisce perciò l’accesso civico a chiunque richieda documenti, informazioni o dati previsti dal D. Lgs. 33/13, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione nella Sezione Amministrazione trasparente.

 

Accesso civico "generalizzato"

L'accesso civico generalizzato è stato introdotto dal D.Lgs. 97/2016, dove all'art. 5 comma 2 si prevede che "chiunque ha diritto ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis". 

Pertanto chiunque può richiedere, senza motivazione e gratuitamente (salvo spese documentabili specificatamente sostenute dall'Azienda), documenti, dati e informazioni in possesso dell'amministrazione, purché adeguatamente identificati. Ciò significa che: 

  • l'Azienda non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso o a effettuare rielaborazioni di informazioni già in possesso
  • la domanda deve indicare i documenti o i dati richiesti, ovvere ne deve consentire l'identificazione da parte dell'Azienda.

 

Modalità di richiesta

La richieste di accesso civico o di accesso generalizzato devono essere presentate telematicamente al Responsabile dell’accesso civico,  Dr. Fabio Guerri (indirizzo mail: direzione@offertasociale.it). 
La richiesta di accesso civico deve essere presentata, utilizzando l'apposito modulo, mentre l'accesso generalizzato può essere inviato in formato libero. 

Offertasociale, entro trenta giorni, deve effettuare comunicazione dell'esito al richiedente e agli evenutali controinteressati. Tali termini sono prorogati, fino ad un massimo di 10 giorni, nel caso di necessaria comunicazione della richiesta al controinteressato. Nel caso di dati, documenti o informazioni soggetti all'obbligo di pubblicazione, Offertasociale procederà alla loro pubblicazione sul sito internet aziendale entro i termini predetti.

In caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro i termini predetti, il richiedente può inoltrare la propria richiesta di riesame al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Dr. Fabio Guerri, all’indirizzo mail direzione@offertasociale.it; quest'ultimo è tenuto a decidere in merito, con provvedimento motivato, entro 20 giorni. 

 

Registro degli accessi

 

 

 

 

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